FLUSSI FUORI QUOTA LAVORATORI DOMESTICI

Il Decreto‑legge n. 146 del 3 ottobre 2025 (“Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 03/10/2025 ed è entrato in vigore.

  • Il D.P.C.M. 2 ottobre 2025 – Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026‑2028 definisce per il triennio 2026-2028 quote di ingresso, suddivise per tipi di lavoro (subordinato non stagionale, stagionale, autonomo) e anche alcune misure fuori quota. 
  • Il Decreto‑legge n. 145 dell’11 ottobre 2024, convertito nella legge 9 dicembre 2024 n. 187, ha previsto l’istituto dell’ingresso “fuori quota” per alcune tipologie di lavoratori (ad esempio assistenza familiare/ socio-sanitaria).

 Cosa si intende per FUORI QUOTA o EXTRA QUOTA

 “Fuori quota” significa che l’ingresso del lavoratore non rientra nelle quote ordinarie stabilite dal D.P.C.M. per il lavoro subordinato/stagionale/autonomo, ma è ammesso in via specifica, in deroga al sistema quota ordinario. Ad esempio:

  • La circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024 chiarisce che, a decorrere dal 7 febbraio 2025 (ore 9:00), in via sperimentale per l’anno 2025, è prevista la possibilità di rilasciare fino a 10.000 nulla osta al di fuori delle quote ordinarie per lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o socio-sanitaria a favore di persone con disabilità o ultra ottantenni.  
  • Il decreto-legge 146/2025 proroga fino al 2028 la misura che consente l’ingresso fuori quota di 10.000 lavoratori stranieri ogni anno per l’assistenza di anziani ultraottantenni e persone con disabilità.

 

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

Il datore di lavoro può essere:

  • l’assistito stesso (grande anziano o persona con disabilità);
  • il coniuge, un parente o un affine entro il secondo grado.

Nei casi di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), il datore di lavoro può essere anche un parente entro il terzo grado, anche se non convivente.

Non è invece ammessa l’assunzione da parte del coniuge o di un parente/affine entro il terzo grado del datore di lavoro.

 Come presentare la domanda?

La richiesta di nulla osta al lavoro, per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, va presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione tramite:

  • le Agenzie per il Lavoro (APL);
  • le associazioni di datori di lavoro firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico.

La domanda sarà sottoposta a verifiche da parte dell’Ispettorato del Lavoro, della Prefettura e della Questura, per il rilascio del nulla osta all’ingresso del lavoratore.

 Il visto di ingresso e contratto di soggiorno

Una volta ottenuto il nulla osta, il lavoratore potrà richiedere il visto presso la Rappresentanza consolare italiana competente. Dopo l’ingresso regolare in Italia, sarà possibile stipulare il contratto di soggiorno.

 Limiti previsti per l’ingresso dei lavoratori fuori quota di questa misura

Nei primi 12 mesi, i lavoratori stranieri assunti tramite questa misura potranno svolgere esclusivamente l’attività per cui sono stati assunti. In caso di necessità di cambiare datore di lavoro, sarà obbligatorio richiedere l’autorizzazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

Dopo i 12 mesi, per accettare un nuovo contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), sarà necessario ottenere un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote previste dal Decreto Flussi.

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