In materia di “Lavoro Domestico”, oltre alle norme dettate dal CCNL è importante rispettare le Norme sulla Sicurezza del Lavoratore. Il riferimento a cui attenersi è il D.Lgs. n° 81/2008 che prescrive quanto segue:
Le operazioni comportanti movimenti ripetuti degli arti superiori, sebbene non direttamente menzionate, possono essere ricondotte al titolo VI del d.lgs. 81/2008.
Infatti la manipolazione ad alta frequenza di oggetti o strumenti di peso ridotto costituisce una particolare tipologia di movimentazione manuale dei carichi e concorre a determinare l’insorgenza di patologie. Il concetto di patologie da sovraccarico biomeccanico è stato introdotto dal suddetto decreto: in precedenza, il d.lgs. 626/94 parlava solo di “patologie dorso-lombari”.
Le attività in questione rientrano comunque tra le voci “sollevare, deporre, […], spostare un carico” citate nell’articolo 167 del d.lgs. 81/2008. Negli articoli 167-170 vengono trattati il campo di applicazione, gli obblighi e le sanzioni a carico del datore di lavoro e le questioni relative a informazione, formazione e addestramento dei lavoratori. II datore di lavoro è tenuto ad evitare, laddove possibile, lo svolgimento di tali operazioni; qualora ciò non sia possibile, deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati per ridurre i rischi a livelli tollerabili. In particolare, i posti di lavoro devono essere organizzati in modo da assicurare condizioni di salute e sicurezza.
Tutto ciò deve essere previsto già nella fase di progettazione dell’attività, che deve rispondere a criteri ergonomici ancora prima dell’avvio della stessa.
Nell’allegato XXXIII del d.lgs. 81/08 sono esposti i principi tecnici ai quali bisogna riferirsi nella progettazione e gestione delle attività in questione, nonché nell’identificazione dei fattori di rischio e nell’individuazione dei criteri di miglioramento. Vengono trattati gli aspetti inerenti le caratteristiche del carico e dell’ambiente di lavoro, lo sforzo richiesto, le esigenze connesse all’attività e i fattori individuali di rischio.
Viene poi citata espressamente la norma UNI ISO 11228-3 quale riferimento primario per la valutazione dei rischi connessi ad attività comportanti movimenti ripetitivi degli arti superiori. Le modifiche apportate dal d.lgs. 106/2009 non riguardano gli aspetti sostanziali.